SEGRETERIA TERRITORIALE UIL FPL – INTEGRAZIONE ESPOSTO PRESENTATO IN DATA 2.01.2019

Riceviamo e pubblichiamo.

SEGRETERIA TERRITORIALE   UIL  FPL – RC –          

e-mail: uil.locri@libero.it –   PEC: csp@pec.uilreggiocalabria.it  –  Tel/ Fax   0964/ 399451- cell. 338-7695614

 

Prot. n. 04 UIL  FPL

Lì, 05.01.2019

-Dott. Nicola Gratteri

Procuratore della Repubblica di Catanzaro

ricezioneatti.procura.catanzaro@giustiziacert.it

-Dott. Giovanni Bombardieri

Procuratore della Repubblica Reggio Calabria

prot.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it

. – Dott. Rossella Scerbo

Procuratore Corte dei Conti Calabria

calabria.procura@corteconticert.it

-Dott. Michele di Bari

Prefetto di Reggio Calabria

protocollo.prefrc@pec.interno.it

-On. Mario G. Oliverio

Presidente Giunta Regionale Calabria

presidente@pec.regione.calabria.it

-Commissario ad Acta

Piano di Rientro Regione Calabria

commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

-Dirigente Generale

Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria

dgtuteladellasalute@regione.calabria.it

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

-Ispettorato Funzione Pubblica

c/o Presidenza Consiglio dei Ministri

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: Integrazione esposto presentato dalla UIL FPL in data 2.1.2019

In relazione a quanto in oggetto, si segnala alle SS.LL.II. che in data 4.1.2019, diverse testate giornalistiche, riportavano una nota dell’Ufficio Stampa della Giunta Regionale Calabria, secondo cui, in relazione ai fatti segnalati nell’esposto presentato da questa O.S. in data 2.1.2019 e che si allega alla presente, tali fatti non erano stati rappresentati in maniera corretta e che la permanenza dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle ASP o Aziende

Ospedaliere prive dei Direttori Generali dimissionari erano legittime, al fine di garantire l’ordinaria gestione delle aziende.

Tale illegittima interferenza di organo politico, oltre ad essere assolutamente irriguardosa nei confronti delle SS.LL., uniche istituzioni deputate all’accertamento dei fatti, rappresenta, secondo questa O.S., un palese tentativo di inquinamento delle prove oltre che una grave mistificazione dei fatti, per quanto successivamente si dirà.

 

 

La Giunta Regionale Calabria, organo politico ed unico responsabile, unitamente al suo Presidente, attualmente all’ “ obbligo di dimora” in quel di S. Giovanni in Fiore, della mancata sostituzione del dimissionario, dal 17.10.2018, Direttore Generale del GOM di Reggio Calabria, ha cercato, con una interpretazione assolutamente non condivisibile, arbitraria, fantasiosa ed errata delle norme regionali che regolano l’attività delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, di giustificare l’illegittima autonomina del Dott. Francesco Araniti a Direttore f.f. del predetto GOM di Reggio Calabria, inventandosi, fantomatiche interpretazioni di norme di legge, che nulla attinenza hanno, con la problematica sollevata da questa O.S.

Appare particolarmente strano che su vicende del genere sia la Giunta Regionale a rispondere e non il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, organo deputato, dal punto di vista istituzionale, a fornire risposte in merito, quasi che si sia voluto mettere a tacere la questione e cercare di parare eventuali contestazioni da parte delle Istituzioni adite.

La legge regionale n. 13/2005 citata nella nota dell’Ufficio Stampa della Giunta Regionale, all’art. 14 comma 3, prevede la decadenza dei Direttori Sanitari e Amministrativi alla nomina dei nuovi Direttori Generali, in quei casi in cui il precedente Direttore Generale sia ancora in carica e sostituito da uno di nuova nomina, mentre ben diversa è la questione di cui ci siamo occupati nell’esposto in questione, poiché in tal caso, in seguito all’operatività delle  dimissioni del Direttore Generale del GOM di Reggio Calabria, agisce il comma 5 dell’art. 15 Legge Regionale n. 11/2004, che si precisa mai abrogato e per giunta, la Legge n. 11/2004, risulta citata nella delibera n. 778 del 20.12.2018 del GOM di Reggio Calabria, mentre nessuna menzione si rinviene riguardo la Legge Regionale n.13/2005.

Il comma 5 dell’art. 15 Legge Regionale n. 11/2004, si ripete mai abrogato e unico riferimento nel caso di cui ci si occupa, è abbastanza chiaro e non si presta ad interpretazioni arbitrarie, errate o di comodo: Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo hanno natura esclusivamente fiduciaria e possono essere revocati anche prima della scadenza contrattuale; gli incarichi hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. Nessun compenso o indennizzo è corrisposto al direttore sanitario ed al direttore amministrativo in tali ipotesi”.

Con la presente integrazione, questa O.S., confermando in toto quanto contenuto nell’esposto già presentato in data 2.1.2019, segnala alle SS.VV.II. l’inconducente ed inopportuna interferenza dell’organo politico rappresentato dalla Giunta Regionale Calabria nella persona dei suoi componenti, in una vicenda che è di esclusiva pertinenza delle istituzioni destinatarie dell’atto e davanti alle quali, eventualmente, gli interessati potranno fare valere le loro ragioni, evitando dichiarazioni prive di fondamento e, che si ripete, rappresentano un maldestro tentativo di inquinamento delle prove.

 

Il Segretario Territoriale

*Nicola Simone

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 39/1993