REGGIO CALABRIA-REVOCA DEL MANDATO COMMISSARIALE DEL DOTT SCAFFIDI ASP REGGIO CALABRIA

SEGRETERIA TERRITORIALE UIL FPL – RC –
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Prot. n. 176 UIL FPL
Lì, 30.11.2021

-Al Presidente Regione Calabria e Commissario ad Acta del Piano di Rientro
presidente@pec.regione.calabria.it
commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
Catanzaro
-Al Ministro della Salute
seggen@postacert.sanita.it
gab@postacert.sanita.it
-All’ ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it
ROMA

Oggetto: revoca del mandato commissariale con decorrenza immediata del dott. Scaffidi ASP Reggio Calabria.

Le dimissioni del dott. Domenico Minniti dalla direzione sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria offrono lo spunto ad una serie di riflessioni di carattere legale sulla efficacia della gestione manageriale del Commissario straordinario, dott. Gianluigi Scaffidi.
Forse è opportuno richiamare a tal proposito quanto segue:
1. Il decreto legge n. 150/2020 ove all’art. 2 comma 4 dispone che entro 60 giorni dalla nomina i Commissari Straordinari sono chiamati ad adottare gli Atti aziendali al fine di garantire i LEA ed in coerenza con il Piano di Rientro dei disavanzi nel settore sanitario, fino a giungere al potere di surroga da parte del Commissario ad acta nei successivi 30 giorni in merito all’adozione degli atti, superato tale termine gli stessi vengono adottati direttamente dal Ministro della Salute. Nel Caso dei Commissari straordinari si prevede la decadenza automatica nel caso di mancata adozione degli atti aziendali entro i 60 giorni dalla loro nomina;
2. Al comma 6 del decreto legge 150 è prevista una verifica periodica dell’operato dei Commissari straordinari da parte del Commissario ad acta sul raggiungimento degli obiettivi, ove nel caso di valutazione negativa viene disposta la revoca dall’incarico;
3. Il comma 7 – art. 2 – prevede la verifica periodica in relazione all’attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari, sulla sussistenza dell’art. 3 – comma 1, D.Lgs. n. 171/2016 ed in caso della loro sostituzione il Direttore Generale con provvedimento motivato provvede alla loro sostituzione con le procedure di cui al presente articolo ;

4. Nei casi di decadenza ed in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l’ente pubblica sul proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l’incarico. “Qualora,
trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui al citato articolo 3 del D.Lgs. n. 171/2016”;
5. Infine, in base al comma 8, il Commissario straordinario è tenuto ad informare periodicamente, e comunque ogni sei mesi, la Conferenza dei sindaci sulle misure di risanamento adottate.
Orbene, da quanto espresso in premessa non sembra che l’attuale Commissario straordinario dell’ASP di Reggio abbia ottemperato ad alcuna delle norme sopra richiamate né rispettato la tempistica ivi prevista.
Infatti, nonostante la scadenza della proroga dei termini assegnata per il raggiungimento degli obiettivi, il Commissario straordinario:
• si trova, intanto, in condizione di incompatibilità a causa della dichiarazione della cause di inconferibilità e incompatibilità all’incarico di Commissario straordinario ex D.L. 150/2020, poiché risultante segretario sindacale aziendale, per come asserito da altre sigle sindacali, come il già dimissionario dott. Domenico Minniti, quale direttore sanitario;
• non ha ancora provveduto ad approvare i bilanci economici aziendali per gli anni 2018-2019-2020;
• non ha ancora adottato l’Atto aziendale, entro e non oltre i 90 giorni dalla nomina.
Per di più, a seguito delle dimissioni del dott. Domenico Minniti dalla direzione sanitaria, il Commissario straordinario ha provveduto ad affidare improvvidamente l’incarico di direttore sanitario facente funzioni dell’ASP di Reggio Calabria, in data 24 novembre 2021, con disposizione di servizio n. 29 (vedi allegata), al dott. Michele Zoccali, Direttore ultradecennale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e di cui viene disposta la continuità dell’incarico e a svolgere le funzioni connesse. Lo stesso dott. Zoccali non risulta tra coloro che hanno manifestato l’interesse all’incarico di direttore sanitario aziendale.
Inoltre, il D.Lgs. 502/92 all’art. 3 recita” Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età…………..omissis…………”.
E’ opportuno segnalare allo scopo il superamento dell’età pensionabile del dott. Zoccali (67 anni) e il recente e tempestivo provvedimento di mantenimento in servizio fino a 70 anni, probabilmente per garantire al Sig. Commissario straordinario il necessario supporto alla sua inopportuna quanto inefficace gestione dell’ASP di Reggio Calabria. Il provvedimento di mantenimento in servizio ha determinato per evidente disparità di trattamento, sconcerto tra quei dirigenti medici che attendono da mesi e nell’assoluto silenzio di vedersi confermare l’istanza di mantenimento in servizio.
Eppure, in merito alle capacità gestionali ed organizzative, il dott. Zoccali si è distinto negli ultimi anni per inefficienza, indifferenza, approssimazione e fallimento nella gestione della

vicenda ultraventennale che ha coinvolto le strutture psichiatriche della Provincia di Reggio Calabria.
Con i lavoratori delle Cooperative sociali minacciate dal fallimento, hanno dovuto fare ricorso alla Magistratura per garantire una realtà lavorativa ed economica a parecchie famiglie interessate, con una continua situazione di disagio manifestata fin dai primi anni del 2000.
Le direzioni generali pro-tempore dell’ASP di Reggio Calabria e il Dipartimento di Salute mentale, nella persona del plenipotenziario direttore, dott. Zoccali, nonostante lo spreco di ingenti risorse non hanno saputo fornire adeguate risposte al bisogno degli assistiti, abbandonando per decenni il settore della Psichiatria in uno scenario drammatico senza la definizione di un processo specifico di accreditamento sganciato dalla gestione impropria del Dipartimento di Salute Mentale.
Questa segreteria provinciale invoca, pertanto, l’intervento del Governatore della Calabria al fine di imporre il cambio di marcia che segni l’avvio di un vero cambiamento con segnali di forte credibilità, incentrato nel concreto rispetto delle regole, attraverso l’adozione di provvedimenti forti ma che segnano il passo di una nuova cultura incentrata sulla legalità e sulla moralizzazione della società, concetti oramai scomparsi in Calabria a causa del perpetuarsi di una classe dirigente inefficace e sempre più protesa al raggiramento delle procedure legali, permeata alle lobby’s politico-mafiose di cui sono piene le cronache regionali calabresi.
Per quanto evidenziato in premessa e considerata l’inadeguatezza manageriale manifestata dall’attuale Commissario straordinario si richiede l’urgente revoca del mandato commissariale con decorrenza immediata e ancor prima dell’aggiornamento del piano di rientro e dei programmi operativi per arrivare alla gestione ordinaria entro il 2024, per come previsto dall’emendamento presentato al Senato.
La sanità calabrese è l’area che necessita di regole concretamente autorevoli, restrittive, mirate soprattutto alla verifica straordinaria dell’efficienza e regolarità degli atti amministrativi dei direttori generali, del rinnovo dei vertici dirigenziali e delle figure apicali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, procedendo con l’immediata revoca in caso di esito negativo alla decadenza dei direttori generali ed alla contestuale risoluzione del contratto di lavoro dei dirigenti di struttura complessa ultradecennali, sui quali gravano procedimenti interdittivi e restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria per vicende collegate a reati contro la pubblica amministrazione e che sono stati la causa della polverizzazione dei servizi sanitari calabresi e dell’indebitamento fuori misura delle aziende sanitarie.
Il Segretario Territoriale
* Nicola Simone
*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 39/1993