Proc. n. 2743/2017 R. G. N. R. DDA
Proc. n. 3682/2019 R. G. G. I. P.
n. 42/2019 R. O. C. C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE G. I. P. – G. U. P.
ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
(ARTT.272 E SS. C. P. P.)
Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr.ssa Caterina Catalano,
vista la richiesta presentata dal Pubblico Ministero in data 15 novembre 2019, per
l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, nei confronti di:
1. POLIMENI Francesco, nato a Reggio Calabria il 12.2.1964, ivi residente via Carmine n.
4 detenuto p.a.c. presso Casa Circondariale di Prato;
2. SCARAMOZZINO Cosimo, nato a Reggio Calabria il 13.7.1967, via Torrente
Malavenda n. 21/A ;
3. DATTILO Francesco Mario, nato a Reggio Calabria il 8.9.1974, di fatto domiciliato in
via Galvani n. 8;
4. GIARAMITA Giuseppe Antonio, nato a Castelvetrano (TP) il 15.06.1963, ivi residente
in via San Nicolò ai Mulini n. 74, detenuto p.a.c. in Reggio Calabria Via del Torrione
n. 31
e degli arresti domiciliari nei confronti di:
5. POLIMENI Rita, nata a Reggio Calabria il 7.12.1991, ivi residente via Carmine n. 4;
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INDAGATI
POLIMENI Francesco, SCARAMOZZINO Cosimo, DATTILO Francesco Mario
1) Artt. 61 n. 1), 2) e 5), 110, 112 n. 2), 575, 576 n. 1), in relaz. all’art. 61 n. 2), 577 n. 3) e 4),
in relaz. all’art. 61 n. 1) e 416 bis.1, c.p., perché, in concorso tra loro, POLIMENI Francesco,
quale mandante, DATTILO Francesco Mario, quale esecutore materiale, concorrendo moralmente e
materialmente con SCARAMOZZINO Cosimo che, unitamente a POLIMENI Francesco,
monitorava gli spostamenti della vittima a bordo dell’autovettura Fiat Panda tg. DR781WR di
proprietà e condotta dal POLIMENI, in ciò alternandosi e coordinandosi con l’esecutore materiale,
cagionavano la morte di IELO Bruno, all’indirizzo del quale DATTILO Francesco Mario esplodeva
due colpi con una pistola semiautomatica Pietro BERETTA 70 calibro 7,65 con matricola abrasa,
poi abbandonata sul luogo del delitto, uno dei quali attingeva mortalmente la vittima alla nuca.
Con le aggravanti di cui agli artt. 576 n. 1) e 61 n. 2) c.p., di aver commesso il fatto al fine di
eseguire i reati di cui al capo 3);
Con l’aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione, avendo agito dopo un accurato
studio delle abitudini della vittima ed una meticolosa preparazione dell’attività delittuosa, con
particolare riferimento alla scelta del luogo, dei tempi e dei ruoli di coloro che avrebbero concorso nel
delitto;
Con le aggravanti di cui agli artt. 577 n. 4) e 61 n. 1) c.p., di avere agito per motivi abbietti, avendo
commesso il fatto per costringere IELO Bruno, concorrente diretto del POLIMENI, promanazione
della cosca Tegano, a cessare la propria attività di rivendita tabacchi o, comunque, a diminuire il
volume d’affari;
Con l’aggravante di avere profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare
la pubblica e la privata difesa, avendo attinto IELO con dei colpi di arma da fuoco alle spalle, mentre
viaggiava a bordo del suo scooter sulla pubblica via ed in orario serale;
Con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso, avendo platealmente
esploso dei colpi di arma da fuoco al capo di IELO Bruno, mentre lo stesso stava percorrendo la
pubblica via a bordo del proprio scooter ed al fine di agevolare l’associazione mafiosa unitaria
denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale denominata “cosca Tegano”,
storicamente egemone nei quartieri di Archi e Gallico, riaffermandone il prestigio criminale e la
capacità di sopraffazione, messi in dubbio dalla dura concorrenza praticata da IELO Bruno e
dall’atteggiamento recalcitrante alle intimidazioni ed agli avvertimenti ricevuti e determinandone
un accrescimento della sua posizione criminale sul territorio attraverso il controllo e la gestione
delle attività economiche e commerciali;
Con l’aggravante per POLIMENI Francesco di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel
reato e diretto l’attività dei correi. In Reggio Calabria, il 25 maggio 2017
2) Artt. 61 n. 2, 81, 110, 112 n. 2), c.p., 23, co. 3 e 4, l. 110/1975 e 416 bis.1, c.p. perché, in
concorso tra loro ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo 1), illegalmente detenevano e
portavano in luogo pubblico una pistola semiautomatica Pietro BERETTA 70 calibro 7,65 con
matricola abrasa.
Con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso, avendo platealmente
esploso dei colpi di arma da fuoco al capo di IELO Bruno, mentre lo stesso stava percorrendo la
pubblica via a bordo del proprio scooter ed al fine di agevolare l’associazione mafiosa unitaria
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denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata “cosca Tegano”,
storicamente egemone nei quartieri di Archi e Gallico, riaffermandone il prestigio criminale e la
capacità di sopraffazione, messi in dubbio dalla dura concorrenza praticata da IELO Bruno e
dall’atteggiamento recalcitrante alle intimidazioni ed agli avvertimenti ricevuti e determinandone
un accrescimento della sua posizione criminale sul territorio attraverso il controllo e la gestione
delle attività economiche e commerciali.
Con l’aggravante per POLIMENI Francesco di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel
reato e diretto l’attività dei correi
In Reggio Calabria, il 25 maggio 2017 ed in epoca antecedente e prossima.
POLIMENI Francesco, POLIMENI Rita, SCARAMOZZINO Cosimo, DATTILO
Francesco Mario, GIARAMITA Giuseppe Antonio.
3) Artt. 81, 110, 112 n. 2), 513 bis, 56 e 629, co. 2, in relaz. all’art. 628, co. 3, n. 3) e 416
bis.1, c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante atti di estrema violenza e gravi minacce, consistiti nella rapina di cui al capo 5) e
nell’omicidio dello stesso IELO Bruno di cui al capo 1), POLIMENI Francesco, quale mandante,
concorrendo moralmente e materialmente nel reato con POLIMENI Rita, SCARAMOZZINO
Cosimo, DATTILO Francesco Mario e GIARAMITA Giuseppe Antonio, compivano atti idonei
diretti in modo non equivoco a costringere IELO Bruno e la figlia IELO Daniela a chiudere o,
comunque, a diminuire il volume di affari della rivendita di tabacchi n. 92 sita in Gallico di Reggio
Calabria, intestata alla moglie CONTI Lidia, di cui IELO era gestore unitamente alla figlia, così
compiendo altresì atti di concorrenza illecita con violenza e minaccia.
Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà ed, in particolare, per la strenua
resistenza opposta da IELO Bruno, il quale, nonostante in occasione della rapina di cui al capo 5)
fosse stato gravemente ferito al capo da un colpo di pistola e, successivamente, fosse stato raggiunto
da vari avvertimenti, ha seguitato a condurre la rivendita di tabacchi lasciando immutati gli orari di
esercizio e, così, la figlia Daniela dopo l’omicidio.
Con l’aggravante dell’essere stato commesso il fatto da persone appartenenti all’associazione
mafiosa unitaria denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale denominata “cosca
Tegano”, egemone nei quartieri di Archi e Gallico, nonché avvalendosi del metodo mafioso avendo,
dapprima, portato a segno la rapina con modalità particolarmente cruente ed esuberanti, consistite
nell’aver ripetutamente colpito al capo IELO Bruno con il calcio della pistola e nell’avergli esploso
un colpo di arma da fuoco al capo e, successivamente, avendo platealmente esploso dei colpi di arma
da fuoco al capo di IELO Bruno, mentre lo stesso stava percorrendo la pubblica via a bordo del
proprio scooter ed al fine di agevolare l’attività del suindicato sodalizio criminale, riaffermandone il
prestigio criminale e la capacità di sopraffazione, messi in dubbio dalla dura concorrenza praticata
da IELO Bruno e dall’atteggiamento recalcitrante alle intimidazioni ed agli avvertimenti ricevuti e
determinandone un accrescimento della sua posizione criminale sul territorio attraverso il controllo
e la gestione delle attività economiche e commerciali.
Con l’aggravante per POLIMENI Francesco di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel
reato e diretto l’attività dei correi
In Reggio Calabria, l’8 novembre 2016 ed il 25 maggio 2017.
POLIMENI Francesco e POLIMENI Rita
4) Artt. 81, 110, 512 bis e 416 bis.1, c.p., perché, in concorso tra loro, in esecuzione del
medesimo disegno criminoso ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio, POLIMENI
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Francesco, portatore di pericolosità sociale qualificata, attribuiva fittiziamente a POLIMENI Rita,
che accettava consapevolmente, la titolarità formale della Rivendita di Tabacchi n. 154, di cui
POLIMENI Francesco era già l’effettivo titolare e gestore, nonché gli utili derivanti dall’esercizio
dell’impresa.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione mafiosa unitaria
denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale denominata “cosca Tegano”,
storicamente egemone nei quartieri di Archi e Gallico, per essere l’attività imprenditoriale di fatto
gestita da POLIMENI Francesco, soggetto apicale della cosca, funzionale ad implementare la forza e
la presenza sul territorio della cosca TEGANO attraverso il riciclaggio ed il reinvestimento dei
proventi illeciti dell’associazione ed il controllo e la gestione delle attività economiche e commerciali,
determinando un accrescimento della sua posizione criminale sul territorio attraverso il controllo e
la gestione delle attività economiche e commerciali.
In Reggio Calabria, il 21.12.2016 e successivamente sino al 5.10.2017.
POLIMENI Francesco, DATTILO Francesco Mario e GIARAMITA Giuseppe Antonio
5) Artt. 61 n. 2) e 5), 110, 112 n. 2), 628, co. 1, 2 e 3, n. 1), 3) e 3-bis) e 416 bis.1, c.p., perché,
in concorso tra loro, POLIMENI Francesco, quale mandante, DATTILO Francesco Mario e
GIARAMITA Giuseppe Antonio, quali esecutori materiali, per procurarsi un ingiusto profitto,
mediante minaccia e violenza, consistite nell’aver dapprima minacciato IELO Bruno mediante le
armi indicate al capo 6), di poi nell’averlo colpito ripetutamente al capo con il calcio delle pistole ed,
infine, nell’avere GIARAMITA esploso un colpo di arma da fuoco al capo, attingendolo alla bocca,
s’impossessavano della somma di denaro contante di circa € 400,00, sottraendola dalla cassa.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di cui al capo 3) e profittando
di circostanze di tempo e di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica e
privata difesa, avendo commesso il fatto in orario di chiusura della rivendita di tabacchi ed ai danni
di persona già sessantacinquenne
Con le aggravanti di esser la violenza e la minaccia commesse con armi e da più persone riunite e
travisate con caschi da motociclista
Con le aggravanti di aver commesso il fatto all’interno della rivendita di tabacchi, luogo di cui
all’art. 624 bis, in orario di chiusura ed avendo cura di abbassare la saracinesca, di modo da
ostacolare la pubblica e privata difesa
Con le aggravanti dell’essere stato commesso il fatto da persone appartenenti all’associazione
mafiosa unitaria denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale denominata “cosca
Tegano”, storicamente egemone nei quartieri di Archi e Gallico, avvalendosi del metodo mafioso,
avendo portato a segno la rapina con modalità particolarmente cruente ed esuberanti, consistite
nell’aver ripetutamente colpito al capo IELO Bruno con il calcio delle pistole e nell’avergli esploso
un colpo di arma da fuoco al capo, attingendolo alla bocca ed al fine di agevolare l’associazione
mafiosa unitaria denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale denominata “cosca
Tegano”, riaffermandone il prestigio criminale e la capacità di sopraffazione, messi in dubbio dalla
dura concorrenza praticata da IELO Bruno e dall’atteggiamento recalcitrante alle intimidazioni ed
agli avvertimenti ricevuti.
Con l’aggravante per POLIMENI Francesco di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel
reato e diretto l’attività dei correi
In Reggio Calabria, l’8.11.2016
6) Artt. 61 n. 2, 81, 110, 112 n. 2), c.p., 2, 4 e 7 l. 895/1965 e 23, co. 3 e 4, l. 110/1975 e 416
bis.1, c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 5), illegalmente
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detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola BERETTA mod. 70 calibro 7,65 con
matricola abrasa, indicata al capo 2) ed una pistola tipo revolver.
Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo 5), nonché
avvalendosi del metodo mafioso, avendo portato a segno la rapina con modalità particolarmente
cruente ed esuberanti, consistite nell’aver ripetutamente colpito al capo IELO Bruno con il calcio
delle pistole e nell’avergli esploso un colpo di arma da fuoco al capo ed al fine di agevolare
l’associazione mafiosa unitaria denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale
denominata “cosca Tegano”, storicamente egemone nei quartieri di Archi e Gallico, riaffermandone
il prestigio criminale e la capacità di sopraffazione, messi in dubbio dalla dura concorrenza praticata
da IELO Bruno e dall’atteggiamento recalcitrante alle intimidazioni ed agli avvertimenti ricevuti;
Con l’aggravante per POLIMENI Francesco di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel
reato e diretto l’attività dei correi.
In Reggio Calabria, l’8.11.2016 ed in epoca antecedente e prossima.
GIARAMITA Giuseppe Antonio
7) Artt. 56, 61 n. 1), 575 e 577 n. 4), c.p., perché, a seguito delle condotte descritte al capo 5), a
fronte di un tentativo di reazione posto in essere dallo stesso, GIARAMITA esplodeva a breve
distanza un primo colpo di arma da fuoco, attingendolo al capo e, solo per caso, non colpendo parti
vitali; successivamente, puntava una seconda volta l’arma all’indirizzo di IELO Bruno,
accingendosi a finirlo, venendo tuttavia ostacolato dal correo DATTILO Francesco Mario, che ne
spostava il braccio armato, impedendogli di sparare; in tal modo compieva atti idonei diretti in modo
non equivoco a cagionare la morte di IELO Bruno, che riportava lesioni consistite in “Ferita d’arma
da fuoco con foro d’entrata labbro superiore, lesioni alla lingua e foro di uscita al collo regione
posteriore-laterale dx, frattura processo trasverso dx C2” con prognosi riservata.
Evento morte non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto col concorso della circostanza indicata all’art. 61 n. 4),
avendo agito per motivi abbietti o futili, consistiti nella volontà di punire IELO Bruno reo di aver
tentato una blanda forma di reazione.
In Reggio Calabria, l’8.11.2016
In cui sono persone offese:
IELO Bruno, nato a Reggio Calabria l’1.12.1951 e deceduto il 25.5.2017
CONTI Lidia nata a Cagliari in data 27/05/1952, residente a Reggio Calabria , Via Santa
Maria n. 6 Concessa di Catona.
IELO Daniela, nata a Isola della Scala (VR) il 17.6.1981 e residente a Reggio Calabria, Via
Santa Maria n. 6 Concessa di Catona. Vista l’integrazione alla richiesta cautelare, pervenuta in cancelleria in data 28 dicembre
scorso, con gli atti allegati (verbali di interrogatori resi dai collaboratori di giustizia
CHINDEMI, MOIO e GENNARO; annotazione di pg; sentenze in formato digitale);
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O S S E R V A
I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
PREMESSA
La richiesta cautelare sottoposta al vaglio di questo decidente costituisce l’esito delle
articolate ed approfondite indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e
coordinate dalla DDA in sede, finalizzate a far luce su due gravi fatti criminosi, fenomenicamente distinti ma collegati teleologicamente, non solo per essere stati
commessi ai danni di una stessa vittima, il tabaccaio IELO Bruno, ma soprattutto in
attuazione di un unico progetto criminale ad intensità crescente, di matrice
‘ndranghetistica, ideato e riferibile ad un’unica mente.
Lo IELO, nel novembre 2016, subiva una efferata rapina a mano armata, nel corso della
quale veniva malmenato e sparato al volto, riuscendo a salvarsi per miracolo; appena sei
mesi dopo, nel maggio del 2017, veniva brutalmente ucciso da un killer, che lo freddava
sparandogli un colpo alla nuca, utilizzando una pistola clandestina che subito dopo
abbandonava sul posto.
Le investigazioni permettono di rinvenire un filo rosso che lega i due fatti di sangue e di
ricostruire il più ampio contesto criminale “di stampo mafioso” in cui gli stessi sono
maturati, da ascrivere secondo l’organo requirente all’iniziativa delittuosa di soggetti
compiutamente identificati, legati alla ‘ndrangheta dominante sul territorio di Gallico, quartiere in cui IELO aveva trasferito alla fine del 2015 la propria rivendita di tabacchi. L’indagine restituisce la storia di un privato cittadino che non ha inteso piegarsi e non ha
abbassato la testa di fronte all’ineluttabilità dell’imposizione mafiosa, che in terra di
‘ndrangheta pretende di condizionare ogni risvolto della vita pubblica e privata dei
singoli, ma ha provato resistere, sia pure attuando contromisure non sempre condivisibili
(probabilmente per timore verso la controparte o per sfiducia nei confronti dello Stato),
per difendere ciò che a suo dire costituiva “un pezzo di pane” per la propria famiglia. Si tratta, al contempo, di un interessantissimo caso giudiziario, un tipico omicidio di
stampo mafioso, del quale viene offerta una convincente dimostrazione di natura
indiziaria; e, lo si anticipa, gli indizi portati in valutazione rispondono al paradigma
dell’art.192 comma 2 c.p.p., connotandosi per pluralità, gravità, precisione e concordanza.
I FATTI
Giova tratteggiare sinteticamente i fatti accaduti e le piste investigative seguite, attingendo a piene mani dalla richiesta cautelare.
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La sera del 25.5.2017, intorno alle ore 21.10, IELO Bruno, dopo aver chiuso la propria
rivendita di tabacchi sita nel quartiere periferico di Gallico, percorreva alla volta di casa la
strada nazionale SS18, in direzione Catona, a bordo di uno scooter Piaggio Vespa,
preceduto dalla figlia Daniela, che viaggiava su una Ford Ka.
Giunto a Catona, all’altezza della concessionaria auto “New Car”, IELO veniva raggiunto
da uno scooter condotto da un individuo, travisato da un casco integrale, che gli
esplodeva contro due colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo attingeva mortalmente alla
nuca. Il killer, subito dopo l’uccisione, gettava l’arma nei pressi del cadavere e
rapidamente si dileguava in direzione sud, imboccando la vicina Via Scopelliti.
I sospetti degli inquirenti si concentravano sin da subito, seppur non unicamente, su
DATTILO Francesco Mario, ritenuto autore, in concorso con GIARAMITA Giuseppe
Antonio, della violenta rapina che pochi mesi prima, il precedente 8 novembre 2016, era
stata portata a segno ai danni della tabaccheria dello stesso IELO Bruno da due soggetti
travisati1. In relazione a quel fatto – per il quale era stato aperto un procedimento, successivamente
riunito a quello relativo all’omicidio – era stato disposto che i due sospettati, DATTILO e
GIARAMITA, fossero sottoposti a rilievi antropometrici, finalizzati a verificarne la
compatibilità con le caratteristiche fisiche degli autori della rapina; accertamenti che
venivano fissati, la prima volta, per la data del 24.3.2017 e, la seconda volta, per la data del
27.6.2017. In entrambe le date, sia GIARAMITA che DATTILO si rifiutavano
categoricamente di sottoporsi ai rilievi; e ciò, secondo il P.M., con la precisa finalità di
sottrarsi ed eludere le investigazioni scientifiche che, se espletate, avrebbero potuto
fornire ulteriori elementi a loro carico in ordine alla responsabilità per l’episodio
delittuoso occorso nel novembre 2016.
Per giunta, nella notte tra il 25 ed il 26 maggio 2017, subito dopo l’omicidio di Bruno IELO, la p.g. si metteva alla ricerca di DATTILO Francesco Mario, che faceva rientro presso la
propria abitazione solamente verso la mezzanotte; quindi, condotto in Questura per essere
sentito su come avesse trascorso la giornata ed in particolare le ore serali, analogamente a
quanto riscontrato rispetto alla sottoposizione ai rilievi antropometrici, l’indagato
assumeva un atteggiamento inspiegabilmente oppositivo ed irrispettoso, rifiutandosi di
rispondere alle domande che gli venivano poste, malgrado di tenore ampiamente
1 In data 24.12.2016 venivano effettuate da personale della Squadra Mobile e dai militari della Guardia di Finanza
perquisizioni ex art. 41 T.U.L.P.S. al domicilio di DATTILO Francesco Mario e presso un locale annesso al bar “Del
Torrione”, ove dimorava anche GIARAMITA Giuseppe. L’atto di p.g. consentiva di rinvenire nella disponibilità di
DATTILO una discreta somma di denaro, sostanza da taglio e un bilancino di precisione e nella disponibilità di
GIARAMITA gr. 55,70 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e n. 50 cartucce per pistola cal. 7,65; veniva
inoltre rinvenuta un’importante quantità di eroina (gr. 156,20), un colpo per fucile a palla asciutta ed un bilancino di
precisione in un locale adiacente a quello ove dimorava GIARAMITA, sempre nella disponibilità del DATTILO
Francesco.
In sede di convalida dell’arresto GIARAMITA si addossava la paternità di quanto rinvenuto in entrambe le
perquisizioni ed era sottoposto a custodia cautelare in carcere, venendo ristretto presso la Casa Circondariale di
Arghillà.
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generico. Tale circostanza imponeva il compimento di rilievi stub in grado di esaltare
eventuali frammenti di polvere da sparo sulla sua persona, il cui esito era stato negativo: a
ciò si obietta, da parte della p.g., che all’esecuzione del test si fosse proceduto con grande
ritardo, solo otto ore dopo la commissione del fatto, a fronte della estrema volatilità delle
sostanze, per dolosa preordinazione del DATTILO, che prima si era rifiutato di
sottoporsi al prelievo, quindi, una volta che si era disposto che vi si procedesse in via
coattiva, aveva finalmente acconsentito a sottoporvisi. A ciò si aggiunga che la rapina, commessa all’interno della rivendita di tabacchi di IELO, era stata portata a segno con modalità particolarmente cruente e con impiego di violenza
esuberante rispetto a quanto sarebbe stato necessario e sufficiente per l’esecuzione del
delitto: il tabaccaio infatti era stato immediatamente colpito al capo con il calcio della
pistola da uno dei due malviventi, mentre l’altro lo tratteneva, venendo malmenato per
tutto il tempo della loro permanenza nel locale; veniva addirittura attinto al volto da un
colpo di arma da fuoco che, solo per caso, non lo aveva ucciso. Più che un fatto con finalità predatorie si atteggiava ad una vera e propria spedizione
punitiva.
E parimenti per l’omicidio, sin dall’immediatezza, emergevano circostanze in fatto che
consentivano di escludere che potesse trattarsi di una rapina finita in tragedia. In occasione del sopralluogo erano state rinvenute indosso alla vittima banconote per
migliaia di euro, costituenti l’incasso della sola giornata, valori rispetto ai quali il killer si
era disinteressato, gettando l’arma e allontanandosi a gran velocità, subito dopo aver
portato a segno l’omicidio, per come documentano le immagini ritratte dalle telecamere
della concessionaria “New Car” esaminate dalla p.g.. Peraltro, nella mattinata del 26
maggio, giungeva una segnalazione anonima all’utenza 112 circa il fatto che quanto era
accaduto al defunto IELO era da ricondursi alla circostanza che questi non si sarebbe
piegato alle richieste estorsive avanzate dalla locale criminalità organizzata.
Ed anche a rigor di logica, doveva ritenersi del tutto inverosimile che due soggetti travisati
avessero potuto attuare senza l’assenso della criminalità un’azione delittuosa tanto
clamorosa quanto la rapina messa a segno ai danni di IELO, in un territorio ad alta densità
mafiosa, quale quello di Reggio Calabria ed, in particolare, di Gallico, negli ultimi anni
teatro di speciali fibrillazioni ‘ndranghetistiche; si poteva ipotizzare che un tale fatto
avesse ricevuto l’avallo delle consorterie egemoni su quel territorio, se non proprio fosse
esso stesso espressione dell’operatività della criminalità organizzata, quale strumento di
perseguimento e raggiungimento delle finalità criminali proprie del sodalizio e/o
condotta delittuosa connotata dall’utilizzo della metodologia tipizzata al comma 3 dell’art.
416 bis c.p..
Sul piano squisitamente fattuale, poi, la visione dei fotogrammi estratti dal sistema di
video sorveglianza relativi alla rapina, rendeva evidente il temperamento del tabaccaio,
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restio a piegarsi ai soprusi, avendo nell’occorso resistito strenuamente alla violenza
proveniente dai due malfattori, finendo per essere sparato in volto; lo stesso che, appena
sei mesi dopo, sarebbe stato ucciso brutalmente in mezzo alla strada, in altro quartiere
periferico ad alta densità mafiosa della città. Tali elementi inducevano ad ipotizzare che la rapina potesse essere una risposta della
criminalità organizzata al fatto che lo IELO non volesse cedere ad eventuali richieste
estorsive, non potendosi giustificare diversamente le modalità particolarmente efferate con
cui era stata portato a compimento il delitto, se non con la circostanza che l’atto criminale
avesse finalità di tipo dimostrativo-repressivo.
Drammatica conferma al superiore assunto si rinveniva nel successivo omicidio, perpetrato – a distanza di appena sei mesi – con modalità e simbologie (l’esplosione di un
colpo al capo e l’abbandono dell’arma sul luogo del delitto) che evocavano con nitidezza
un’esecuzione mafiosa in piena regola. In tal senso, il rinvenimento indosso alla salma dell’incasso giornaliero ammontante a circa
5.000,00 euro e le modalità esecutive particolarmente rapide e precise consentono di
escludere che potesse trattarsi di una rapina non portata a consumazione e di desumere
fondatamente come tale atto criminale fosse stata la reazione al fatto che IELO Bruno,
non pago del primo avvertimento rivoltogli nel novembre 2016, avesse seguitato a non
esaudire le richieste estorsive avanzategli dalla locale criminalità organizzata,
scatenandone la reazione esiziale. La superiore intuizione, tratteggiata nei termini generali di cui si è scritto, ha costituito
oggetto di approfondimenti investigativi, di particolare pregio e completezza, attraverso
l’esecuzione di attività di intercettazione telefonica ed ambientale, analisi dei filmati e
delle videoriprese, assunzione di sommarie informazioni testimoniali ed acquisizione
documentale, i cui esiti – lo si anticipa sin d’ora – permettono di ricondurre i gravissimi
fatti criminosi commessi in danno di Bruno IELO all’iniziativa delittuosa degli odierni
indagati, POLIMENI Francesco cl.64 in primis, e di ricostruire la dinamica degli
accadimenti negli esatti e tragici termini in cui sono avvenuti, il ruolo da ciascuno svolto, il
movente ed il contesto ‘ndranghetistico in cui gli stessi sono stati ideati e portati a
compimento. Si impone una precisazione metodologica: alla esposizione delle singole risultanze
investigative, secondo il criterio prescelto dal P.M., seguirà di volta in volta l’esposizione
degli elementi valutativi da parte di questo GIP; nella parte finale, si procederà ad
illustrare sinteticamente le conclusioni per ciascun capo di imputazione.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA – SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
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L’OMICIDIO (CAPI 1 E 2)
Occorre a questo punto passare alla disamina delle emergenze investigative relative al
fatto omicidiario, compendiate nella nota informativa Cat. M1/2017/Sq. Mob./3^ Sez del
20.12.2017 della Squadra Mobile – III Sezione:
“(…)
Com’è noto, tra le ore 21:10 e le ore 21:15 del 25/05/2017, IELO Bruno, tabaccaio, che in un
lontano passato aveva prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, cadeva sotto i colpi di un ignoto
killer mentre, a bordo del proprio scooter, rientrava presso la sua abitazione dopo aver portato a
termine, come consueto, la giornata lavorativa all’interno della Rivendita di tabacchi gestita con la
figlia IELO Daniela. L’omicidio aveva luogo sulla Strada Statale 18 IV tratto, località
Catona/Bolano, all’altezza del civico 76, ove insiste la rivendita di autovetture facente capo alla
Società NEW CAR SRL
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