Il Questore della Provincia di Reggio Calabria emette un altro provvedimenti di D.A.SPO. nei confronti di un tifoso cosentino resosi corresponsabili dei gravi scontri presso il porto di Villa San Giovanni
Ferma e decisa la risposta del Questore della Provincia di Reggio Calabria dopo il deprecabile episodio del 03 novembre scorso, relativo agli scontri tra i tifosi del “Cosenza Calcio” e quelli del “Catania Calcio”, avvenuti presso il porto di Villa San Giovanni, ove le due tifoserie si erano casualmente incontrate, in quanto la prima era diretta in Sicilia per assistere all’incontro di calcio con la squadra del “Palermo”, mentre la seconda sbarcava in quel frangente per dirigersi in Basilicata ove avrebbe partecipato all’incontro con il “Potenza”.
Il Questore Raffaele Grassi, pertanto, ha emesso un altro provvedimento di D.A.SPO. nei confronti di un tifoso cosentino, corresponsabile di quello che è stato un vero e proprio episodio di guerriglia urbana, durante il quale sono stati utilizzati, per portare a termine l’aggressione, tubi in pvc, cinture, bottiglie, pietre e altro materiale.
Il tifoso cosentino destinatario del provvedimento è M.P. cl.’92 nei cui confronti il d.a.spo., notificato dalla Questura di Cosenza il 21 gennaio scorso, è stato emesso per la durata di anni cinque.
Unitamente al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria, è stato, altresì, imposto al predetto l’obbligo di presentazione presso la Questura di Cosenza mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica del “Cosenza Calcio”, convalidato dall’Autorità Giudiziaria.
Per i medesimi scontri quest’Ufficio in data 17.12.18 aveva emesso altri due analoghi provvedimenti nei confronti di due tifosi del “Cosenza Calcio”, M.E. cl.’93 e R.A.M. cl.’89.
Per il primo, M.E. cl.’93, già destinatario nel 2010 di un precedente d.a.spo., il provvedimento in argomento è stato emesso per la durata di anni otto con l’obbligo di presentazione presso il Comando Stazione dei Carabinieri competente per territorio mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica del “Cosenza Calcio” convalidato dalla competente A.G..
Per il secondo, R.A.M. cl.’89, il d.a.spo è stato emesso per la durata di anni cinque con medesimo obbligo di presentazione alla P.G.. Anche quest’ultimo provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.
Nei giorni scorsi anche tre tifosi del “Catania Calcio” sono stati destinatari di analogo provvedimento interdittivo, e così salgono a sei i divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazione sportive irrogati dal Questore della Provincia di Reggio Calabria per i citati scontri, a riprova della ferma volontà della Polizia di Stato di bandire dalle manifestazioni sportive ogni forma di violenza, discriminazione e intemperanza, nella più ampia ottica di recuperare la dimensione sociale del calcio da vivere come passione, divertimento e partecipazione.
Reggio Calabria 25.01.2019