REGGIO CALABRIA-EMESSO D.A.S.PO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI RC.

Il Questore della Provincia di Reggio Calabria emette un provvedimento di aggravamento di d.a.spo.

Un’altra decisa risposta arriva da parte del Questore della Provincia di Reggio Calabria ai comportamenti scorretti tenuti in occasione della manifestazioni sportive.

E’ stato aggravato il provvedimento di d.a.spo. nei confronti di P.G. cl.’95, già emesso da quest’Ufficio il 29.08.17 per anni due.

Il tifoso della squadra calcistica della “Reggina 1914”, sebbene già sottoposto al divieto di accedere alle manifestazioni sportive, era stato notato dal personale del locale U.P.G.S.P. in prossimità del cancello d’ingresso alla Curva Sud dello stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, in occasione dell’incontro di calcio disputato il 20.04.19 con la “F.C. Casertana”, valevole per il Campionato di Lega Pro Girone C.

Pochi minuti prima il P.G. si era regolarmente presentato in Questura per adempiere alla prescrizione della firma connessa al suddetto provvedimento e, uscito da questi Uffici, si era diretto allo stadio, in palese violazione del divieto impostogli.

Prima di riuscire ad entrare nell’area della Curva Sud, veniva tuttavia riconosciuto dagli operatori della Polizia di Stato e per tale motivo si dava alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce. Il tentativo è risultato vano, poiché gli operatori della Polizia di Stato, in sella alle loro moto, lo hanno raggiunto in via Sbarre Inferiori e hanno proceduto all’arresto.

Con il nuovo provvedimento, emesso per la durata di anni otto, è stato altresì prescritto al predetto l’obbligo di presentazione presso gli Uffici della Questura, per un eguale periodo, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata la squadra della “Reggina 1914”.

In particolare è stato prescritto che:

  1. si presenti in occasione delle partite giocate dalla “Reggina 1914” presso il locale stadio comunale “O. Granillo”: all’ora d’inizio della partita; 20 minuti dopo l’inizio del primo tempo; all’inizio del secondo tempo; 20 minuti dopo l’inizio del secondo tempo; all’ora di termine del secondo tempo;
  2. in occasione delle partite giocate dalla “Reggina 1914” “fuori casa” mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo.

La Polizia di Stato, nella più ampia ottica di recuperare la dimensione sociale del calcio da vivere come passione, divertimento e partecipazione, ribadisce, con l’adozione dei citati provvedimenti, la ferma volontà di bandire dalle manifestazioni sportive ogni forma di violenza, discriminazione e intemperanza da chiunque commessa.

 

Reggio Calabria, 22 maggio 2019